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Reference code
Title
Date(s)
- 1729 - 1822 (Creation)
Level of description
Subseries
Extent and medium
3 registri
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Name of creator
Archival history
Immediate source of acquisition or transfer
Content and structure area
Scope and content
Registri manoscritti con rubrica finale.
Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedono (titolo XI) che "tutti i pubblici Misuratori, Architetti e Maestri de' Conti, che vorranno esser'ammessi ad esercitare in avvenire alcuna di quest'Arti, dovranno essere esaminati, ed approvati da uno de' Professori di Matematica" (appartenenti al Collegio delle Arti). Per gli abitanti "di là da'Monti, e Colli, come altresì nelle Provincie" l'esame si svolge davanti ad esperti individuati dal Magistrato della Riforma in loco, ma la successiva spedizione della patente avviene da parte del segretario dell'Università. Non è ancora prevista la frequenza a specifici corsi.
Il Regio Biglietto del 9 marzo 1762 oltre a prevedere che gli esami si svolgano solo a Torino, richiede agli agrimensori, prima di presentarsi agli esami, una pratica di due anni sotto un agrimensore approvato dalla Riforma, ai misuratori una pratica di tre anni. Agli aspiranti architetti civili è richiesta la frequenza al corso di Geometria speculativa e pratica e di Meccanica; agli architetti idraulici la frequenza a "un corso compito di Matematica, cominciando dalla Geometria".
Queste disposizioni sono confermate nelle Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1772 (titolo XIV), dalle quali si evince (tit. III, capo IV, art. 5) che "il corso intero di Matematica" richiesto agli architetti idraulici si compiva in cinque anni.