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Scuola di Magistero annessa alla Facoltà di Scienze

La Scuola di Magistero annessa alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali è istituita dal Regolamento della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 11 ottobre 1875, n. 2742 (artt. 23 ss.). Della durata di tre anni, di cui due precedenti, uno successivo alla laurea (art. 24), è organizzata in sezioni disciplinari, ciascuna delle quali prevede più insegnamenti, affidati a diversi professori.
Il Regolamento Speciale per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 8 ottobre 1876, n. 3434 precisa gli insegnamenti delle varie sezioni: «Art. 28. La sezione di matematica si compone di due professori di matematica che insegnano nel primo biennio, del professore di meccanica razionale, e dei tre professori dei corsi complementari di matematica che insegnano nel secondo biennio. I professori di geodesia teoretica, di astronomia e di fisica matematica, faranno anche parte di questa sezione, quando vi siano studenti che intendano specialmente perfezionarsi in tali scienze.»
Presso l’Università di Torino la sezione di Scienze naturali è la prima a essere attivata, con lettera ministeriale del 31 dicembre 1875. Dopo la rinuncia del preside di Facoltà, Giuseppe Bartolomeo Erba (27 gennaio 1876), è nominato primo direttore della Scuola Michele Lessona (lettera del ministro Bonghi del 10 febbraio 1876). La sezione di matematica è attivata nel successivo anno accademico, 1876-77. Segre tiene le conferenze di Geometria dal 1887-88 al 1890-91.

Orto Botanico

Documentazione contabile e corrispondenza prevalentemente di natura amministrativa, prodotte durante le direzioni di Giuseppe Gibelli (1883-98), Saverio Belli (1898-900), Oreste Mattirolo (1900-32), Carlo Cappelletti (1932-48).

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente.

Centro di Calcolo

Il Centro di Calcolo fu formalmente istituito con l'approvazione dello statuto da parte del Senato accademico nella seduta del 27 ottobre 1967: "E' istituito un Centro universitario di calcolo di Torino, avente la duplice funzione di servire come strumento per la ricerca e per l'insegnamento . Il Centro è organizzato giuridicamente come un istituto universitario ed è retto da un direttore, nominato per un triennio dal rettore dell'Università, su proposta della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Il direttore è coadiuvato da un comitato consultivo ... Il funzionamento operativo del Centro è affidato a un responsabile tecnico. Presso il Centro sono organizzati seminari, conferenze , cicli di lezioni su particolari argomenti di particolare interesse ed attualità nel campo della elaborazione automatica delle informazioni."
Il Centro era affiliato al CNUCE (Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico dell'Università degli Studi di Pisa).
Sono conservati documentazione contabile (fatture, rimborsi, ordini, bilanci), corrispondenza in entrata e in uscita, contratti.

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Esami di ammissione ai corsi

Il Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 prevede che chi intenda iscriversi ai corsi universitari debba, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 247-249 specificano le materie dell'esame previsto per i futuro studenti di scienze matematiche, fisica e geometria, storia naturale, chimica, ai quali è richiesta anche una versione di un autore classico latino.
Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Gli esami di ammissione precedenti al 1860 sono verbalizzati nei registri degli esami privati: http://atom.unito.it/index.php/esami-privati-dingegneri-e-architetti
Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione tuttavia, nel momento in cui R.D. 28 ottobre 1875, n. 2760 stabilisce che la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico dia adito alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, scaturisce l'obbligo per questi studenti di "sostenere un esame sulle due letterature classiche e sulla letteratura italiana qualora, dopo il biennio, intendessero conseguire la "laurea in matematica, in fisica e in chimica ed in scienze naturali".
Con rubrica.

Verbali delle adunanze del Consiglio di Facoltà

A partire dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, sono previste adunanze della Facoltà a composizione variabile a seconda dell'oggetto di discussione, limitata ai professori ordinari e straordinari per le proposte al ministro di conferimento di incarichi di insegnamento, aperta anche agli incaricati per la formulazione del manifesto degli studi, la raccolta dei programmi di insegnamento, la definizione dell'orario delle lezioni ed estesa a tutti gli insegnanti e anche ai dottori aggregati per le proposte al Consiglio Accademico di riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e per finalità disciplinari. Viene inoltre esplicitato che si affida al professore più giovane il ruolo di segretario. La riunione delle diverse componenti del corpo docente a seconda dell'oggetto di discussione è ancora prevista dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 13 aprile 1902, n. 1127 (artt. 8-12), in cui sono menzionati per la prima volta anche due rappresentati dei liberi docenti, così come nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796 (art. 12) e nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 (art. 10).

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