- Ente
- 1923-1977
L'art. 55 del R.D. 30 settembre 1923 (Riforma Gentile) prevede la costituzione, in ogni Università, di una Cassa scolastica, al fine di "fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche e più meritevoli i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle tasse, delle soprattasse e dei contributi". Alla cassa erano devoluti il 10% dell'ammontare delle tasse di immatricolazione e di iscrizione. L'ente era amministrato da un Direttorio, di cui facevano parte due studenti, e aveva bilancio e gestione distinti da quelli dell'Università. Il Regolamento della Cassa scolastica dell'Università di Torino fu approvato con decreto rettorale del 26 marzo 1927. Il Direttorio è composto dal rettore, che lo presiede, da due professori di ruolo e da due studenti (art. 4). La contabilità è tenuta dal ragioniere economo dell'Università, ma si tratta di una gestione distinta (artt. 4 e 6). Gli articoli dal 9 al 16 illustrano i requisiti per accedere ai benefici previsti e le modalità in cui farne richiesta da parte gli studenti (criteri di reddito e di merito). In allegato sono disponibili i modelli dei moduli.