Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico
- IT ASUT SCIENZE MFN > - Esami Stato Ch.
- Serie
- 1958-03-10 - 1983-11-28
Parte diUniversità degli Studi di Torino
898 risultati con oggetti digitali Mostra i risultati con gli oggetti digitali
Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Verbali delle adunanze della Commissione giudicatrice
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Tutti i registri contengono sei registrazioni per pagina in forma tabellare. Sono riportati: cognome e nome del candidato , luogo e data di nascita, esito dell'esame, firme autografe dei commissari.
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Esami di Stato Chimico Prova orale
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Esami di Stato Chimico Prova orale
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Esami di Stato Chimico Prova orale
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Esami di Stato Chimico Prova orale
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Esami di Stato Chimico Prova scritta
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Esami di Stato Chimico Prova scritta
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Esami di Stato Chimico Prova scritta
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Esami di Stato Chimico Prova scritta
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Esami di Stato Chimico Prova scritta
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Chimica - Chimica industriale - Scienze naturali. Verbali laurea dal nov. 1947 al luglio 1955
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Verbali di laurea Fisica - Matematica dal 12-11-48 al 14-03-60
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Laurea in Chimica e Scienze naturali e biologiche dal 12-7-1955 al luglio 1962
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Verbali di laurea Fisica - Matematica dal 14-03-60 al 28-02-66
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Registri delle lezioni dei docenti e registri individuali degli assistenti alle cattedre
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Sono qui raccolte in un’unica serie due tipologie documentali diverse: i registri delle lezioni e i registri individuali. In entrambi i casi si tratta di strumenti concepiti per monitorare le attività formative svolte nell’Ateneo nel corso dell’anno accademico. La compilazione di questi registri è prevista per legge e regolamentata da ciascuna amministrazione nei propri Regolamenti.
Nella fattispecie, i registri delle lezioni sono tenuti dai docenti, sia di ruolo sia incaricati, i quali devono annotarvi quotidianamente “l’attività svolta: argomento della lezione, esercitazione, laboratorio, e-learning, etc. La compilazione cartacea di tale registro è a cura del/i titolare/i dell’insegnamento e, alla fine delle lezioni, deve essere firmato e depositato presso la segreteria del dipartimento. Nel registro sono anche indicate lezioni, seminari o esercitazioni, ecc. tenute dal docente che sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell’insegnamento. […] ogni docente compila il registro per le ore che gli competono e, alla fine delle lezioni, lo deposita o lo invia tramite posta elettronica presso la segreteria del dipartimento. Se sono soggetti esterni a tenere seminari, esercitazioni ecc. è il docente titolare dell’insegnamento a indicare le ore sul suo registro. Il registro è esibito a ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Direttore di dipartimento o del Rettore.” (Regolamento didattico 2013, art.21)
Con legge del 26 gennaio 1962, n. 16, l’obbligo di annotazione della propria attività venne estesa anche agli assistenti, in un registro chiamato registro individuale, che prevede campi e tempi di consegna diversi da quelli delle lezioni.
“Gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico” (art. 6).
Si tenga presente che gli assistenti “coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono esser chiamati a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni”, anche nella ricerca scientifica e nell'attività didattica se in veste di aiuto (Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, art. 3).
Per quanto detto, possiamo trovare nello stesso anno accademico registri individuali e registri delle lezioni compilati dalla stessa persona: il primo in veste di assistente, il secondo in veste di incaricato di un insegnamento.
Sebbene con il decreto-legge del 1° ottobre 1973 il ruolo degli assistenti sia “trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento” (art. 3), troviamo registri individuali compilati ancora oltre vent’anni dopo.
Non di rado, allegato al registro delle lezioni era il registro dell’attività didattica:
“Ogni docente è tenuto a compilare il registro dell’attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico, certificando il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive. Sul medesimo registro i professori certificano altresì le ore previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto. Il registro deve essere consegnato agli uffici dell’Università alla fine dell’anno accademico.” (Regolamento didattico 2013, art. 20).
Di fatto i registri dell’attività didattica erano raccolti dalla segreteria di Presidenza e da questa inviati all’Ufficio Personale.
La vita di questa tipologia documentale è limitata ai 5 anni e pertanto progressivamente destinata allo scarto.