Sono qui raccolte in un’unica serie due tipologie documentali diverse: i registri delle lezioni e i registri individuali. In entrambi i casi si tratta di strumenti concepiti per monitorare le attività formative svolte nell’Ateneo nel corso dell’anno accademico. La compilazione di questi registri è prevista per legge e regolamentata da ciascuna amministrazione nei propri Regolamenti.
Nella fattispecie, i registri delle lezioni sono tenuti dai docenti, sia di ruolo sia incaricati, i quali devono annotarvi quotidianamente l’attività svolta: “l’argomento della lezione, seminario o esercitazione svolta. Tale registro è conservato a cura del responsabile dell’insegnamento e, alla fine delle lezioni, firmato dal responsabile medesimo, è depositato presso l’ufficio di presidenza della facoltà. Nel registro sono indicate lezioni, seminari o esercitazioni tenute dal docente che sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell’insegnamento […]” (Regolamento didattico 2001, art.21)
Con legge del 26 gennaio 1962, n. 16, l’obbligo di annotazione della propria attività venne estesa anche agli assistenti, in un registro chiamato registro individuale, che prevede campi e tempi di consegna diversi da quelli delle lezioni.
“Gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico” (art. 6).
Si tenga presente che gli assistenti “coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono esser chiamati a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni”, anche nella ricerca scientifica e nell'attività didattica se in veste di aiuto (Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, art. 3).
Per quanto detto, possiamo trovare nello stesso anno accademico registri individuali e registri delle lezioni compilati dalla stessa persona: il primo in veste di assistente, il secondo in veste di incaricato di un insegnamento.
Un caso particolare è l’insegnamento delle lingue straniere, per il quale potevano essere chiamati tanto degli assistenti, quanto dei lettori (secondo il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, art. 16).
Sebbene con il decreto-legge del 1° ottobre 1973 il ruolo degli assistenti sia “trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento” (art. 3), troviamo registri individuali compilati ancora oltre vent’anni dopo.
Non di rado, allegato al registro delle lezioni era il registro dell’attività didattica:
“Ogni docente è tenuto a compilare il registro dell’attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico, certificando il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive. Sul medesimo registro i professori certificano altresì le ore previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto. Il registro deve essere consegnato agli uffici dell’Università alla fine dell’anno accademico.” (Regolamento didattico 2013, art. 20).
Di fatto i registri dell’attività didattica erano raccolti dalla segreteria di Presidenza e da questa inviati all’Ufficio Personale.
La vita di questa tipologia documentale è limitata ai 5 anni e pertanto progressivamente destinata allo scarto.